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Ordinanza — n. 38465/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38465/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di Piromalli Luigi la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 494 e 640 cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle valutazioni sull'assenza di cause di non punibilità, sulla qualificazione giuridica e sulla determinazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 494 e 640 cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle valutazioni sull'assenza di cause di non punibilità, sulla qualificazione giuridica e sulla determinazione della pena.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale abbandono del procedimento per truffa sanzione sostitutiva motivi di cassazione ricorso per cassazione commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 4 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di Piromalli Luigi la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRON1ALLI LUIGI nato a MILANO il 22/11/1977 avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato nei confronti di Piromalli Luigi la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 494 e 640 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle valutazioni sull'assenza di cause di non punibilità, sulla qualificazione giuridica e sulla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva. Nel caso in esame, la richiesta di applicazione di pena è stata presentata il 26 gennaio 2022 e il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.. Deve precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto».

Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento. Un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente e né si rinviene nella sentenza impugnata. Ne discende l'inammissibilità del ricorso.4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere e