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Ordinanza — n. 38463/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38463/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38463/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPOLIN MASSIMO nato a LATISANA il 01/11/1967 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. PUPOLIN MASSIMO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso P e r cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen., per essere la lista testi del Pubblico ministero tardiva, in quanto depositata dopo che erano intervenute la dichiarazione di assenza dell'imputato e la revoc:a del decreto penale opposto.

Regesto Legislator

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art. 468 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38463/2022 — snpen · Corte di Cassazione: PUPOLIN MASSIMO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso P e r cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen., per essere la lista testi del Pubblico ministero tardiva, in quanto depositata dopo che erano intervenute la dichiarazione di assenza dell'imputato e la revoc:a del decreto penale opposto.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente gravi addebiti penali dichiarazioni inverosimili responsabilità per i danni ambientali traffico aggravato di cocaina rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 468 cod. proc. pen
PUPOLIN MASSIMO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso P e r cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo la violazione dell'art. 468 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPOLIN MASSIMO nato a LATISANA il 01/11/1967 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. PUPOLIN MASSIMO, a mezzo difensore, ha proposto ricorso P e r cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo la violazione dell'art. 468 cod. proc. pen., per essere la lista testi del Pubblico ministero tardiva, in quanto depositata dopo che erano intervenute la dichiarazione di assenza dell'imputato e la revoc:a del decreto penale opposto.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo manifestamente infondato. Deve premettersi che con l'atto d'appello il ricorrente non ha sollevato l'eccezione proposta in questa sede, che deve ritenersi, quindi, tardivamente proposta. Peraltro, questa Corte (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, Rv. 267558) ha già avuto modo di affermare che il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, ancorché sia dichiarata la contumacia dell'imputato. Nel caso in esame, il rinvio è stato disposto prima dell'apertura del dibattimento, sicché non si è verificata la tardività dedotta dal ricorrente.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis