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Ordinanza — n. 38462/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38462/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of liability for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued for a retrial and questioned the logical consistency of the appellate court's reasoning regarding evidence. The Supreme Court rejected these claims, emphasizing that it cannot re-evaluate the evidentiary weight of facts or substitute its own judgment for that of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the evidentiary weight of facts or substitute its judgment for the trial court's assessment of evidence, limiting its role to verifying the logical consistency of the argumentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
receiving stolen goods Court of Cassation inadmissible appeal evidentiary weight logical consistency merit review procedural inadmissibility esame nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAROLISI ANTONIO nato a NAPOLI il 03/03/1965 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Corte di appello di Catanzaro confermava l'accertamento di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di ricettazione Rilevato che tale sentenza veniva impugnata dal difensore, che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine(it mancata rinnovazione dibattimentale, che in ordine alla tenuta logica della motivazione relativa alla conferma dell'accertamento di responsabilità, con argomenti che venivano ribaditi con successiva memoria; ritenuto che il primo di motivo di ricorso è inammissibile in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la Corte d'appello ha valutato la richiesta di rinnovazione ritenendola generica, in quanto,ricorrente non aveva chiarito le ragioni per le quali l'acquisizione della querela sporta dal ricorrente e le sommarie informazioni del 22 Marzo 2012 fossero "decisive" per l'accertamento di responsabilità: si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede in quanto chiarisce la superfluità dell'integrazione per carenza di dimostrata decisività della stessa; ritenuto che è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso che insiste - invero genericamente- per una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, ovvero un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Sul punto il collegio ribadisce che la Corte dii legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Peraltro, nel caso in esame, le ragioni della conferma della responsabilità venivano esposte con motivazione accurata ed esaustiva, che valorizzava l'attendibilità delle dichiarazioni di Esposito e Fumarolo, credibili anche nella misura in cui si riscontravano in maniera reciproca (pag. 2 della sentenza impugnata)/ rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.