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Ordinanza — n. 38461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUNZO ROBERTO nato a LAMEZIA TERME il 10/12/1984 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRMO La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 23/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 04/03/2019, nei confronti di Trunzo Roberto in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. peri. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato contestando la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Il collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile perché reitera - peraltro genericamente - le doglianze proposte con la prima impugnazione senza confrontarsi con l'accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza di prove indicative del reato contestato offerta dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in maniera diffusa circa la sussistenza degli artifici e dei registri indicando come gli stessi fossero identificabili nelle plurime rassicurazioni circa la copertura dell'assegno (pag. 2 della sentenza impugnata) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni reato economico false indicazioni su attività commerciali contraffazione di merci abbandono del procedimento per truffa frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2 della sentenza impugnata) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUNZO ROBERTO nato a LAMEZIA TERME il 10/12/1984 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 23/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 04/03/2019, nei confronti di Trunzo Roberto in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. peri. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato contestando la motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Il collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile perché reitera - peraltro genericamente - le doglianze proposte con la prima impugnazione senza confrontarsi con l'accurata ed esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza di prove indicative del reato contestato offerta dalla Corte territoriale.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello motivava in maniera diffusa circa la sussistenza degli artifici e dei registri indicando come gli stessi fossero identificabili nelle plurime rassicurazioni circa la copertura dell'assegno (pag. 2 della sentenza impugnata) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 Il Consigliere Estensore Il Presi3iente 2L,5ajet-a, recchione Sergig Paola