Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds regarding generic mitigating circumstances already granted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the denial of generic mitigating circumstances was not substantiated. The appellant argued that the appellate court failed to provide specific reasoning for denying these circumstances, yet the first-instance judgment had already granted the requested mitigating factors. The court ruled that since the lower courts had already addressed and accepted the mitigating circumstances, the appeal lacked the necessary novelty required for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not present new elements or a new legal interpretation compared to the judgment already confirmed, as the requested mitigating circumstances were previously granted.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIDDI LUIGI nato a QUARTO il 13/03/1979 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 1° ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì 111 novembre 2020, con cui Siddi Luigi è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, numero 3-bis), cod. pen..
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. a fronte della conferma in appello della sentenza del giudice di primo grado, con la quale erano state già concesse le invocate attenuanti.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il Prerinte Giuseppina Anna Rosaria Pacilli _ Serg Paola