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Ordinanza — n. 38458/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38458/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38458/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FABRETTI MASSIMO - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i delitti di rapina impropria e di lesioni personali e per essere stato qualificato il fatto come rapina anziché tentativo di rapina.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38458/2022 — snpen · Corte di Cassazione: FABRETTI MASSIMO - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i delitti di rapina impropria e di lesioni personali e per essere stato qualificato il fatto come rapina anziché tentativo di rapina.

Parole chiave

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rapina furto di lieve entità furto per mestiere reato flagrante reato di poca entità confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABRETTI MASSIMO nato a BASSANO ROMANO il 27/11/1965 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. FABRETTI MASSIMO - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizi della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i delitti di rapina impropria e di lesioni personali e per essere stato qualificato il fatto come rapina anziché tentativo di rapina.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (cfr. f. 3 della sentenza impugnata) e a fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, le censure sollevate, per un verso, non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). Giova ricordare inoltre che questa Corte (Sez. 2, n. 15584 del 12/2/2021, Rv. 281117) ha già avuto modo di precisare che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo a eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore