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Ordinanza — n. 38457/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38457/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38457/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARI PAOLO NAZZARENO nato a BOVOLONE: il 03/06/1958 avverso l'ordinanza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 29 ottobre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona il 21 aprile 2021, con cui Gennari Paolo Nazzareno è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38457/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge, per avere la Corte territoriale ritenuto privo di specificità il motivo d'appello, fondato sulla carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen., e per avere trascurato il contratto, prodotto dall'imputato per dimostrare che la società mandante non aveva adempiuto all'obbligo contrattuale di fornire la documentazione richiesta.

Parole chiave

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documenti mancanti produzione di documenti finanziari accuse di truffa promessa del fatto di un terzo omissione della contabilità consegna di documenti

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 29 ottobre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona il 21 aprile 2021, con cui Gennari Paolo Nazzareno è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNARI PAOLO NAZZARENO nato a BOVOLONE: il 03/06/1958 avverso l'ordinanza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 29 ottobre 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Verona il 21 aprile 2021, con cui Gennari Paolo Nazzareno è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge, per avere la Corte territoriale ritenuto privo di specificità il motivo d'appello, fondato sulla carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 640 cod. pen., e per avere trascurato il contratto, prodotto dall'imputato per dimostrare che la società mandante non aveva adempiuto all'obbligo contrattuale di fornire la documentazione richiesta.

3. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a censurare l'ordinanza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle richieste. Ciò, peraltro, a fronte della motivazione (v. f.

2) del provvedimento impugnato, immuni da vizi, sindacabili in questa sede. Deve, dunque, affermarsi che le censure difettano di specificità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il Presi te Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Sere. .4 bi Paola DE:P OS