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Ordinanza — n. 38455/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific legal and factual grounds in the appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds for her objections. Although the appellant alleged that private prosecutions had been remitted and criticized the lower court's reasoning, she did not explicitly contrast these claims with the arguments presented in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the censure lacked the required specificity under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; La critica argomentata contro un provvedimento deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, pena l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds private prosecution remission criminal procedure code appellate judgment review remissione della pena abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
pen., ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n.
Artt. 81, comma 2, 640, 61 n. 11 quater cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi: improcedibilità dei reati per remissione delle querele; violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584
Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSATO MICAELA nato a VERONA il 12/02/1964 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 21 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 9 dicembre 2020, con cui Tosato Micaela è stata condannata per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 640, 61 n. 11 quater, cod. pen., ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi: improcedibilità dei reati per remissione delle querele; violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata e carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che si è esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a censurare la motivazione della sentenza impugnata con doglianze del tutto generiche, che non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia d'appello e che non indicano specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a base delle richieste. Deve precisarsi che la ricorrente ha solo affermato che sarebbero intervenute le remissioni delle querele, senza, tuttavia, dare riscontro a tale deduzione. Deve, dunque, affermarsi che le censure difettano di specificità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere Estensore Giuseppina Anna Rosaria Pacilli DEPOSITATA I