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Ordinanza — n. 38444/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant formally withdrew the appeal on April 6, 2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the request on April 6, 2022. The appellant had initially challenged the second instance judgment convicting her for aggravated robbery and assault, but later renounced the proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defendant formally renounces the appeal before the court rules on its admissibility, thereby waiving the right to contest the lower court's decision.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation formal renunciation procedural costs criminal procedure code ritiro della querela penale condono delle spese procedurali ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPARI SARA nato a PORTO SAN GIORGIO il 14/10/1983 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Corte di appello de L'Aquila confermava la condanna della ricorrente per i reati di rapina aggravata e lesioni Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore. Rilevato altresì che l'imputata, in data 6 aprile 2022, rinunciava al ricorso. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Roma, il 14 giugno