Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address prior court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense failed to address specific arguments already rejected by the lower courts. The appellant challenged the conviction for aggravated robbery and the accessory penalty of office interdiction, claiming legal errors regarding the aggravating circumstances. The court ruled that these grievances were not new but merely reiterated complaints previously dismissed, violating procedural requirements for admissible cassation appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 625 c.p.: Appeals must present new legal arguments distinct from those already examined; mere repetition of previously rejected grievances renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOIRA ANIELLO nato a CASERTA il 07/04/1989 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 14 aprile 2021 dal Tribunale di Bergamo, ha applicato a VOIRA ANIELLO la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e ha confermato nel resto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione di legge per essere stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. e per non essere stato qualificato come furto il reato di rapina aggravato.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale (cfr. f. 8 della sentenza impugnata quanto al riconoscimento dell'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e f. 9 quanto alla qualificazione dei fatti come rapina aggravata). A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollevato censure che, per un verso, non si confrontano con le argomentazioni della pronuncia impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).
4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore