Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38436/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38436/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38436/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS DAVIDE nato a CARMAGNOLA il 19/10/1977 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Rilevato che la Corte di appello Di Torino, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava l'accertamento di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore che contestava il giudizio di credibilità delle dichiarazioni del coimputato Francesconi, rilevando la mancata indicazione di riscontri esterni; ritenuto che tale doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte d'appello richiamava la valutazione di credibilità effettuata dal primo giudice anche nella parte in cui venivano identificati «convincenti riscontri»; e che, effettivamente, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge che il dichiarato del coimputato trova conferma nelle circostanze emerse dalle altre prove raccolte ed, in particolare, dalle dichiarazioni della persona offesa (oltre che dalla complessiva attività investiva e segnatamente dalla analisi dei tabulati).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38436/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
valutazione delle prove attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili riscontri oggettivi altri capi d'accusa verosimiglianza della persecuzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS DAVIDE nato a CARMAGNOLA il 19/10/1977 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Corte di appello Di Torino, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava l'accertamento di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore che contestava il giudizio di credibilità delle dichiarazioni del coimputato Francesconi, rilevando la mancata indicazione di riscontri esterni; ritenuto che tale doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte d'appello richiamava la valutazione di credibilità effettuata dal primo giudice anche nella parte in cui venivano identificati «convincenti riscontri»; e che, effettivamente, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge che il dichiarato del coimputato trova conferma nelle circostanze emerse dalle altre prove raccolte ed, in particolare, dalle dichiarazioni della persona offesa (oltre che dalla complessiva attività investiva e segnatamente dalla analisi dei tabulati).

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il 1