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Ordinanza — n. 38431/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion requires only general criteria reference unless penalty is vastly excessive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38431/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of liability for the appellant. The appellant argued the sentence was excessive and failed to balance mitigating and aggravating circumstances adequately. The court ruled that the appellate court's sentencing was within its discretion, requiring only a reference to statutory criteria unless the penalty was vastly above the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The sentencing discretion of the trial court is sufficient when it references general criteria for a 'congruous' penalty, with detailed reasoning required only when the imposed sentence is vastly superior to the statutory minimum.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory minimum mitigating circumstances aggravating circumstances inadmissible appeal criminal liability proportionality principle proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIOLO DAVIDE nato a MILANO il 23/07/1973 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Corte di appello di Milano confermava l'accertamento di responsabilità nei confronti del ricorrente in relazione reati di 56, 640 e 494 cod. pen.. Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore che contestava la definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente sia il giudizio di bilanciamento delle circostanze, tenuto conto che le attenuanti generiche non venivano ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, che, in generale, la eccessività della pena inflitta; ritenuto che ícontrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello definiva il trattamento sanzionatorio in coerenza con le indicazioni della Corte di Cassazione, offrendo una motivazione adeguata in ordine alla identificazione della pena in misura di poco superiore al minimo edittale.

Ribadito comunque che la graduazione della pena, anche in relazione agii aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rom