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Ordinanza — n. 38427/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion is not subject to Cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing discretion regarding mitigating circumstances was properly exercised. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's congruity, but the court found the appeal merely reiterated generic complaints already addressed by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the sentence, including the application of aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary power of the court of first instance and is not subject to review by the Court of Cassation.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances inadmissible appeal congruity of sentence Italian Criminal Procedure Court of Cassation penal discretion diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62, n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDEARTO IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, in data 16/06/2020, nei confronti di Zarpellon RosSella in relazione al reato di cui agli artt. 11, 640, 61 n. 7 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 127, 605 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. Le doglianze sono inammissibili perché reiterano genericamente rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Difatti, il giudice d'appello - a pag. 3 della sentenza impugnata - ha evidenziato come la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno non potesse essere concessa all'imputato vista l'entità del danno arrecato alla persona offesa, pari a 700 euro; somma, questa, che non poteva certo considerarsi modesta. Nel caso in esame in coerenza con tali indicazioni non veniva concessa l'attenuante prevista dall'art. 62 n.

4) cod. pen. dato che il danno prodotto - con motivazione priva di vizi - non veniva considerato lieve e confermava la pena inflitta ritenendo la stessa del tutto congrua rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata. La motivazione si sottrae ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 Il Consigliere Estensore Il Pr idente Dott.s0 andr(5),Recchione Dott. Ser í Paola DEPOSITATA