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Ordinanza — n. 38426/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38426/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIA ANDREA nato a LEGNANO il 02/11/1975 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, in data 29/05/2019, nei confronti di Caccia Andrea in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione in ordine al riconoscimento fotografico dell'imputato come elemento di prova a carico del giudizio di responsabilità nei suoi confronti; violazione degli artt. 628, comma 2 e 49 cod. pen. nonché carenza di motivazione sul punto in quanto l'imputato avrebbe erroneamente ritenuto che i beni sottratti si trovassero in stato di abbandono; - violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di speciale tenuità del danno.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La difesa, come precisa la Corte di appello, non ha mai contestato che il protagonista dell'episodio fosse il Caccia. Con riguardo al secondo ed ai terzo motivo, le doglianze sono inammissibili perché reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione, priva di aporie ed illogicità.

Parole chiave

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azione di risarcimento danni da sequestro reato di poca entità confisca dei proventi di reato pena accessoria distrazione di valori patrimoniali cosa smarrita o sottratta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIA ANDREA nato a LEGNANO il 02/11/1975 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25/11/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, in data 29/05/2019, nei confronti di Caccia Andrea in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione in ordine al riconoscimento fotografico dell'imputato come elemento di prova a carico del giudizio di responsabilità nei suoi confronti; violazione degli artt. 628, comma 2 e 49 cod. pen. nonché carenza di motivazione sul punto in quanto l'imputato avrebbe erroneamente ritenuto che i beni sottratti si trovassero in stato di abbandono; - violazione dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di speciale tenuità del danno.

Quanto al primo motivo, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La difesa, come precisa la Corte di appello, non ha mai contestato che il protagonista dell'episodio fosse il Caccia. Con riguardo al secondo ed ai terzo motivo, le doglianze sono inammissibili perché reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione, priva di aporie ed illogicità.

Questa Corte ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte dì merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710). Difatti, il giudice d'appello - a pag. 3 e 4 della sentenza impugnata - ha già evidenziato come l'accessibilità della zona ed il modesto valore della merce sottratta non potessero ritenersi elementi idonei a legittimare la condotta dell'imputato, soprattutto considerato il tempestivo intervento del sorvegliante che, dopo aver cercato di recuperare dalla macchina del Caccia il materiale sottratto, lo aveva avvertito che avrebbe avvisato i Carabinieri.

Infine, il diniego dell'attenuante del danno di particolare tenuità è motivato dalla condotta violenta del prevenuto che, per assicurarsi l'impunità o comunque il possesso dei beni illecitamente ottenuti, aveva persino tentato di investire l'addetto alla vigilanza. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 Il Consigliere Estensore Il Pr nte oa S/13,jacl~ Dott. S o Di Paola ( DEPOSITATA