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Ordinanza — n. 38425/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38425/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU EDUARD CLAUDIU nato il 01/03/1985 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Rilevato che la Corte di appello di Milano confermava l'accertamento di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata, Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore che contestava sia la credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, che la capacità dimostrativa delle prove raccolte; ritenuto che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, ovvero un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38425/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU EDUARD CLAUDIU nato il 01/03/1985 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Rilevato che la Corte di appello di Milano confermava l'accertamento di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata, Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore che contestava sia la credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, che la capacità dimostrativa delle prove raccolte; ritenuto che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, ovvero un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali istanza di revisione penale inverosimiglianza delle persecuzioni procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della querela penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POPESCU EDUARD CLAUDIU nato il 01/03/1985 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la Corte di appello di Milano confermava l'accertamento di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata, Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore che contestava sia la credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, che la capacità dimostrativa delle prove raccolte; ritenuto che si tratta di motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, ovvero un'attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Sul punto si ribadisce che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Invero, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva una esaustiva e dettagliata motivazione in ordine alla valutazione della responsabilità del ricorrente effettuando un'analisi approfondita di tutti gli elementi di prova raccolti, ovvero sia delle dichiarazioni della persona offesa, che dei tabulati che consentivano il tracciamento dei movimenti del ricorrente.

La motivazione della sentenza impugnata si presenta logica, coerente con le emergenze processuali e non si presta ad alcuna censura in questo sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rom