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Ordinanza — n. 38423/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on money laundering conviction, rejecting merit-based factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Fabio Antonio Buttafuoco inadmissible, upholding his conviction for money laundering. The defense argued for a different factual characterization of the vehicle plate substitution as a minor offense rather than money laundering. The court rejected this, emphasizing that the Court of Cassation cannot evaluate the merits of evidence or reconstruct facts differently from the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation is limited to reviewing the logical consistency of the lower court's reasoning and cannot conduct a substantive evaluation of evidence or reconstruct facts through different criteria.

Parole chiave

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money laundering conviction Cassation appeal inadmissibility merit review prohibition factual reconstruction limits logical consistency standard confisca del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648-bis cod. pen.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, in data 30/09/2020, nei confronti di Fabio Antonio Buttafuoco, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen..
Art. 712 cod. pen.
Art. 13 Cost.
art. 648-bis cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, in data 30/09/2020, nei confronti di Fabio Antonio Buttafuoco, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen..
art. 712 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv.
Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017
In tal modo, la Corte ha ampiamente motivato e correttamente applicato la legge, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTAFUOCO FABIO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 19/04/1989 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, in data 30/09/2020, nei confronti di Fabio Antonio Buttafuoco, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità, con riguardo alla sussistenza del delitto dì riciclaggio ed alla mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen..

I motivi sono inammissibili. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione sì riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso di specie, i motivi proposti tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha confermato la sentenza di condanna del primo giudice. Più in particolare, i giudici del merito, considerando gravi, precisi e concordanti i molteplici indizi emersi a carico dell'odierno ricorrente e tali da poter affermare con certezza la responsabilità penale dello stesso (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), hanno ritenuto che la condotta dell'imputato - consistita nel compiere operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autovettura, tra cui la sostituzione delle targhe - integrasse pienamente il delitto di riciclaggio ed escludesse, di conseguenza, la sussumibilità nella fattispecie contrawenzionale.

In tal modo, la Corte ha ampiamente motivato e correttamente applicato la legge, anche conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553), per il quale si configura il delitto di riciclaggio anche quando si accerti la sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 1.4/06/2022 Il Consigliere Estensore Dott. sa Saigdra Recchione idente Dott. Sei •i Paola DEPOSITATA