Ordinanza — n. 38416/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKLOUL YOUSSEF nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 10 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio 1'11 novembre 2019, con cui BAKLOUL YOUSSEF è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 635, comma secondo nn. 1 e 3, cod. pen. e 99, commi secondo e quarto nn. 1 e 2, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 635 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38416/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 635 cod. pen. nonché vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAKLOUL YOUSSEF nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 10 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio 1'11 novembre 2019, con cui BAKLOUL YOUSSEF è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 635, comma secondo nn. 1 e 3, cod. pen. e 99, commi secondo e quarto nn. 1 e 2, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 635 cod. pen. nonché vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata.
3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi privi di specificità. Le doglianze difensive reiterano censure già disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. La Corte d'appello, difatti, ha già dato conto delle ragioni della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento di beni all'interno della cella dell'ospedale, atteso che la piena capacità di intendere e volere dell'imputato è stata dedotta "dalle modalità della condotta che, seppur particolarmente violenta, hanno significato la piena consapevolezza del proprio agire; del resto, le minacce del BAKLOUL erano espressamente finalizzate ad ottenere la possibilità di fumare e la disponibilità di taluni farmaci (non meglio identificati), sulle cui conseguenze distruttive (e nonostante la somministrazione di un sedativo) egli era perfettamente conscio".
Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno disatteso la richiesta di esclusione della recidiva contestata, in considerazione dei numerosissimi precedenti penali per reati violenti (resistenza, lesioni, danneggiamento), rispetto a cui il BAKLOUL si è posto in perfetta linea dì continuità, appalesando una spiccata capacità a delinquere e una peculiare pericolosità sociale.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr idente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli DEPOSITATA Sergi i Paola k?). IN CANCFLLE