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Ordinanza — n. 38412/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; improper robbery conviction upheld despite lack of possession due to surveillance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38412/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Roberto Ventola's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for improper robbery. Ventola argued that the crime of attempted improper robbery should apply because he was under the surveillance of the victim's security guard, preventing him from taking possession of the stolen item. The court rejected this, citing established precedent that the consummation of improper robbery requires only the subtraction of the object, not its acquisition of possession, which the guard's intervention could not prevent.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione.

Parole chiave

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improper robbery criminal appeal inadmissibility possession requirement security guard surveillance subtraction of object rapina furto di lieve entità imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/2/2021, Rv. 281117
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTOLA ROBERTO nato a TORINO il 14/10/1969 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. VENTOLA ROBERTO - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo erronea applicazione della legge penale, per essere stato configurato il reato di rapina impropria, anziché quello di tentata rapina impropria, pur essendo l'azione avvenuta sotto la sorveglianza della persona offesa e non essendosi verificato l'impossessamento del bene.

2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha rimarcato che la qualificazione giuridica del fatto era corretta, non ravvisandosi alcuna soluzione di continuità fra l'attività predatoria, posta in essere materialmente da Privitera sotto gli occhi di Ventola, e l'azione violenta e minacciosa, messa in atto per garantirsi il possesso della cosa sottratta e l'impunità, a seguito del doveroso intervento del vigilante, il cui compito consisteva per l'appunto nello sventare attività criminose del tipo di quella posta in essere da Privitera e Ventola.

Giova ricordare inoltre che questa Corte (Sez. 2, n. 15584 del 12/2/2021, Rv. 281117) ha già avuto modo di precisare che, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo a eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr