Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38409/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and logical connection to the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Propeti and Besole inadmissible due to a lack of specific grounds and logical connection to the lower court's decision. The defense argued for errors in applying fraud laws and the exclusion of the victim's inducement, but the court found these complaints generic and already adequately addressed. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lettera c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and logically connected to the contested decision; generic complaints or those reproducing already decided points are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity logical connection criminal procedure court costs fraud conviction inducement in error truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
i Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 640 cod. pen.
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo, in data 10/04/2019, nei confronti di Corrado Propeti e Carmen Besole, ha confermato le condanne in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen..
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo, in data 10/04/2019, nei confronti di Corrado Propeti e Carmen Besole, ha confermato le condanne in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
i Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca
236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROPETI CORRADO nato a TARQUINIA il 14/08/1976 BELSOLE CARMEN nato a NAPOLI il 15/10/1982 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo, in data 10/04/2019, nei confronti di Corrado Propeti e Carmen Besole, ha confermato le condanne in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore degli imputati con unico atto di impugnazione, deducendo i seguenti motivi: I) inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 640 cod. pen.; II) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'elemento dell'induzione in errore della vittima.

I motivi sono inammissibili. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed i motivi, pertanto, devono considerarsi non specifici oltre che manifestamente infondati. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il delitto di truffa in quanto l'elemento costitutivo degli artifici e raggiri non era stato integrato dalla mera consegna di assegni privi di copertura, ma piuttosto da una molteplicità di attività decettive. Ed infatti, gli imputati, in forza delle straordinarie capacità persuasive, hanno indotto in errore la persona offesa circa la solvibilità al momento della conclusione del contratto, al momento dell'esecuzione (inducendolo ad accettare in pagamento, in sostituzione di denaro contante, un assegno postdatato) ed anche successivamente (continuando a rassicurare la vittima in ordine ai buon esito per poi rendersi irreperibili alla luce della scoperta inesigibilità del titolo).

Con riferimento al secondo motivo, la Corte di appello ha precisato che l'idoneità della condotta decettiva non fosse esclusa dalla circostanza che la vittima avesse annotato la targa del veicolo e che avesse verificato la copertura del titolo anomalo, trattandosi di cautele intervenute successivamente alla conclusione del contratto e che non hanno, pertanto, inciso sui processi deliberativi della stessa p.o.: quest'ultima, in effetti, caduta in errore sulla solvibilità dei contraenti già al momento della conclusione del contratto, accettava in pagamento l'assegno in sostituzione dei contanti e consegnava la merce agli imputati. i Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 Il Consigliere Estensore Sandra Recchione Il P i