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Ordinanza — n. 38407/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding non-prosecution grounds and sentencing for continued crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Bisanti inadmissible, rejecting arguments concerning the lack of non-prosecution grounds under Article 131-bis of the Penal Code. The court held that assessing the minor nature of the offense requires only relevant criteria, not a full examination of all elements, and found the appellant's claims on sentencing for continued crimes legally unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The judgment on the minor nature of the offense under Article 131-bis requires only relevant criteria, and sentencing for continued crimes must follow the progressive multiplication rule while respecting the genus of the satellite penalty.

Parole chiave

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non-prosecution grounds minor offense criteria continued crimes sentencing multiplication appeal inadmissibility aggravamento della pena risarcimento per atto illecito altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
Art. 606 c.p.p.
pen Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b) cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
(Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
273678; Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISANTI UMBERTO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 18/05/1976 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 24/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 7/04/2017, nei confronti di Umberto Bisanti, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635, commi 1 e 2, numero 3) cod. pen Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e all'art. 4 L. 110/1975. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglíetta, Rv. 273678; Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche il collegio riteneva ostativo il precedente specifico indicativo dell'accrescimento della pericolosità in termini non compatibili con la concessione del beneficio. La "non modesta" entità della condotta veniva ribadita anche nella parte della motivazione con la quale si giustificava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Manifestamente infondate sono anche le doglianze avanzate con il secondo motivo, in quanto il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite" (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751). E, nel caso in esame, la Corte territoriale ha operato l'aumento per la continuazione secondo il criterio appena indicato, essendo prevista, per il reato satellite, una pena dello stesso genere di quella del reato più grave.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, i n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 Il Consigliere Estensore pbt-t.ssa Sandra Recchione (1) c Il Pr idente Dott. Sergi&1i Paola DEPOSITATA IN