Ordinanza — n. 38405/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLYAVOV ALEN KRASSIMIROV nato il 24/10/1971 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza dell'8 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 22 marzo 2018, ha ritenuto Plyavov Alen Krassimirov civilmente responsabile in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38405/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., in relazione alla ritenuta responsabilità per la truffa contrattuale; 2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'obbligo di "motivazione rafforzata" per il giudice di appello, che riforma la sentenza assolutoria di primo grado.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLYAVOV ALEN KRASSIMIROV nato il 24/10/1971 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza dell'8 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 22 marzo 2018, ha ritenuto Plyavov Alen Krassimirov civilmente responsabile in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., in relazione alla ritenuta responsabilità per la truffa contrattuale; 2.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'obbligo di "motivazione rafforzata" per il giudice di appello, che riforma la sentenza assolutoria di primo grado.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Deve rilevarsi che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428). Nel caso in esame, la Corte territoriale, con valutazioni prive delle lamentate illogicità, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della truffa, seppure ai soli effetti della responsabilità civile (v. f. 3 e 4 della sentenza impugnata). A fronte di tali conclusioni, il ricorrente ha riproposto censure in punto di responsabilità, insistendo per un'alternativa ricostruzione dei fatti: il vizio dedotto attiene, dunque, al merito della vicenda e, pertanto, non risulta sìndacabile in questa sede. 3.2 Neppure le censure sollevate nel secondo motivo colgono nel segno.
Con esse, infatti, il ricorrente ha dedotto del tutto genericamente la violazione dell'obbligo di motivazione c.d. rafforzata, senza indicare le ragioni per cui tale obbligo risulterebbe inosservato. A tal proposito deve ribadirsi che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres ente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Serg ai /) o i Paola - DEPOSI