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Ordinanza — n. 38328/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds contradicting established mitigation jurisprudence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38328/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeal by Valerio Sau and Michael Calaresu inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The sole ground raised by the defense was generic and contradicted established case law regarding the specific requirements for the mitigation of 'special slightness of damage' under Article 62 of the Penal Code. The court ruled that the theft of a television did not meet the threshold of negligible economic value and lack of further prejudice required for this specific mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; The mitigation of special slightness of damage requires the harm to be trivial in economic value and devoid of further prejudicial effects, independent of the victim's ability to bear the loss.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special slightness of damage mitigating circumstance requirements theft of television Article 62 Penal Code risarcimento alle vittime di reati valore di riscatto valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 CALARESU MICHAEL nato a SASSARI il 17/11/1992 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Valerio Sau e Michael Calaresu, condannati per il concorso nel furto di un televisore del costo di 179,90 euro, è inammissibile perchè genericamente formulato e manifestamente infondato in quanto basato su enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.

La Corte d'Appello, rispondendo correttamente all'analogo motivo proposto dal ricorrente nell'impugnazione di merito, ha evidenziato come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le molte, Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615).

Nel caso di specie, risulta evidente come la sottrazione di un televisore quale quello oggetto del furto in esame non possa integrare le caratteristiche ed i presupposti di fatto dell'attenuante individuati dalla giurisprudenza di questa Corte.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso proposto congiuntamente dagli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settemb