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Ordinanza — n. 38327/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic formulation lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38327/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maddalena Halilovic inadmissible because the sole ground raised was too generic and failed to specifically compare arguments with the lower court's decision. The appellant argued for a different factual reconstruction based on witness testimony, but the appellate court had already deemed such testimony irrelevant compared to direct eyewitness accounts of the theft. Consequently, the court rejected the request to re-evaluate facts, upheld the conviction for aggravated theft, and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically compare the contested decision's arguments with the facts found, as the court of last instance cannot autonomously re-evaluate factual elements or adopt new parameters of fact-finding.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual re-evaluation Court of Cassation aggravated theft witness testimony procedural costs imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MADDALENA nato a BOLOGNA il 14/05/1998 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Maddalena Halilovic, condannata per il reato di furto aggravato, è inammissibile perchè genericamente formulato, carente del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e strutturato secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.

Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso della ricorrente, la Corte d'appello ha adeguatamente superato l'argomento difensivo legato alla testimonianza di uno dei soggetti presenti sul bus ove è avvenuto il furto, ritenendolo irrilevante ed inidoneo a scalfire la ricostruzione dei fatti che punta all'affermazione di responsabilità sulla base della testimonianza diretta di altri testi, i quali hanno potuto vedere l'imputata mentre commetteva il furto del portafogli della vittima.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 sette