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Ordinanza — n. 38325/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds regarding mitigating circumstances without specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic challenge to the granting of mitigating circumstances. The appellant argued for reconsideration, but the defense failed to provide a specific comparison with the lower court's reasoning or arguments. The court ruled that general grounds are insufficient and that the appellate judge's factual assessment of the defendant's criminal history and lack of positive elements was non-reviewable in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal based on generic grounds regarding the granting of mitigating circumstances is inadmissible, as the appellate court's factual judgment on the defendant's criminal history and lack of positive elements is non-reviewable unless contradicted by specific arguments.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility mitigating circumstances review factual judgment non-reviewable criminal history assessment cassation appeal dismissal circostanze aggravanti o attenuanti attenuazione libera della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 605 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, F'ettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020
ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MICHEL nato a MOLINELLA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Michel Mazzoni, condannato per tentato furto aggravato, in continuazione con il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, è inammissibile perchè genericamente formulato in merito alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche; carente del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e composto secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.

Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, F'ettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva già valorizzato in chiave negativa i precedenti penali del ricorrente e dell'assenza di diversi elementi positivi; la Corte d'Appello ha confermato tale giudizio, evidenziando specificamente ulteriori ragioni, afferenti alla gravità del fatto ed all'inutilità della collaborazione dal momento che egli è stato colto in flagranza di reato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 sette