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Ordinanza — n. 38324/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to engage with the specific arguments of the appealed judgment. The appellant, Michele Zanchetta, attempted to re-evaluate the factual basis of a conviction for aggravated assault by arguing the violence was involuntary, a point already resolved by the lower court. The court rejected this attempt, citing established precedent that the Court of Cassation cannot re-examine factual elements or adopt new evaluative parameters.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and appeals must be specific rather than generic.

Parole chiave

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inadmissibility grounds factual re-evaluation Court of Cassation limits generic appeal grounds assault conviction lesione alla caviglia lesione alla spalla trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANCHETTA MICHELE nato a OCCHIOBELLO il 27/12/1972 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore ci Michele Zanchetta è inammissibile perchè genericamente formulati, carente del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e composto secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.

Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso del ricorrente, il ricorso incorre in tutti i vizi suddetti, poiché tende a riproporre la valenza del quadro di prova a carico del ricorrente, condannato per lesioni aggravate, al fine di escludere la volontarietà del gesto lesivo (una "spallata" violenta), argomento già adeguatamente superato dalla sentenza impugnata.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbra