Italian Court dismisses appeals as inadmissible for generic grounds regarding suspended sentence and general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Romeo Ali, Nuta Iancu, and Cristian Iancu inadmissible. The appellants argued for a suspended sentence and general mitigating circumstances, but the Court found their grounds too generic. The court upheld the lower court's specific factual findings regarding the defendants' criminal history and dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on generic grounds regarding the denial of a suspended sentence or general mitigating circumstances are inadmissible, as the trial court's factual assessment of criminal history and dangerousness is non-appealable unless contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALI ROMEO nato il 21/07/1993 IANCU NUTA nato il 02/09/1993 IANCU CRISTJAN nato il 06/05/1998 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di Romeo Ali, Nuta Iancu e Cristian Iancu sono inammissibili perchè del tutto genericamente proposti, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.
2. Considerato che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso dei ricorrenti, per ciascuno la Corte d'Appello ha specificamente argomentato delle ragioni di non meritevolezza del beneficio (i due uomini risultano gravati da numerosi precedenti penali specifici e tutti e tre sono stati segnalati per episodi di furto).
3. Ritenuto, altresì, che la prognosi negativa per la sospensione condizionale della pena è stata legittimamente e coerentemente decisa prendendo spunto dalle ragioni di spiccata pericolosità criminale dei ricorrenti, già passate in rassegna.
4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 f