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Ordinanza — n. 38322/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic, repetitive, and inadmissible factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38322/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Danilo Assirelli's appeal against the Bologna Court of Appeal's conviction for fraudulent bankruptcy inadmissible. Assirelli argued the lower court lacked motivation and failed to consider alternative factual scenarios, but the Court found his arguments generic and repetitive. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or adopt new factual parameters distinct from those used by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic, repetitive, or manifestly unfounded, as the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own factual reconstruction for that of the court of second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive grounds factual review Court of Cassation bankruptcy fraud lack of motivation irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSIRELLI DANILO nato a IMOLA il 15/06/1957 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti da Danilo Assirelli, condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi, oltre che manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il ricorrente denuncia mancanza di motivazione quanto alla condanna per i reati di bancarotta ascritti all'imputato riproponendo questioni già risolte ampiamente dalla Corte d'Appello con esaustivi richiami agli elementi di fatto che hanno fondato la prova del reato. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settem