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Ordinanza — n. 38319/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Nicola Doria inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Doria argued that the Court of Appeal illogically valued the victim's testimony while ignoring the structural argument of his responsibility. The court rejected this claim, ruling that the appeal was generic, repetitive, and lacked specific legal grounds required for review.

Regesto Legislator

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Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive complaints regarding factual assessments of mitigating circumstances are inadmissible as they fall outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint repetitive grounds factual assessment mitigating circumstances legality review court costs pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, co. 1, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIA NICOLA nato a POTENZA il 20/06/1977 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Nicola Doria, condannato per furto aggravato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo, oltre che manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, costituisce orientamento consolidato di quesl:a Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nella specie, il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sua condanna, evidenzia un particolare, a suo dire illogicamente valorizzato dalla Corte d'appello, ignorando deliberatamente la dorsale strutturale dell'impianto argomentativo a fondamento dell'affermazione di responsabilità: e cioè, la testimonianza della persona offesa, che ha direttamente visto l'imputato accovacciato sotto la cassa del bar, con in mano i soldi sottratti; il riferimento alla sua fuga operato dai giudici d'appello, pertanto, è un ultimo tassello motivazionale, utilizzato per "chiudere" la prova già perfetta.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammIssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settem