Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for generic, repetitive, and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Monaco inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Monaco challenged his conviction for aggravated threats based on generic arguments and a claim regarding the statute of limitations. The court rejected these claims because they were repetitive, lacked factual basis, and failed to address the clear evidence of responsibility and the specific recidivism that extended the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law; generic, repetitive, or manifestly unfounded arguments are inadmissible, and the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO FABIO nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 02/10/1969 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da Fabio Monaco, condannato per minaccia aggravata, sono inammissibili, poiché generici e reiterativi, oltre che manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 ciel 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara testimonianza della persona offesa e degli altri testimoni, con un'analisi dettagliata di tutti gli elementi di prova.
2. Rilevato che il terzo motivo di censura, dedicato a denunciare la mancata declaratoria di prescrizione, è manifestamente infondato, poiché nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale (in equivalenza con le concesse attenuanti generiche): pertanto, il termine di prescrizione si colloca ben oltre (nel 2025) la data in cui è stata emessa la sentenza d'appello impugnata (il 8.1.2021) e comunque non è ancora decorso.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 se