Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Iulian Toader Condrache inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance sentence regarding aggravated attempted theft but offered only generic complaints about the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they failed to address the appellate court's specific reasoning on the minor damage caused and the appellant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 364 c.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints reiterating lower court denials without engaging with the specific legal reasoning or new facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDRACHE IULIAN TOADER nato il 07/01/1979 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Iulian Toader Condrache, condannato per tentato furto aggravato di bottiglie di vino da un supermercato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo delle doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che manifestamente infondato poichè formulato non tenendo conto degli orientamenti di legittimità in materia.
Ed invero, la Corte d'Appello ha valutato la rimodulazione più favorevole del trattamento sanzionatorio, ritenuta sussistente l'attenuante del danno particolarmente tenue provocato (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.), facendo cenno ai precedenti penali del ricorrente, per omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza. Rispetto a tale impostazione motivazionale l'imputato non obietta alcuna ragione, limitandosi ad evocare generici argomenti a sostegno della concedibilità di un beneficio e, in particolare, l'adesione al rito abbreviato, che di per sé non implica alcun automatico riconoscimento di una conseguenza favorevole ulteriore oltre la riduzione della pena predeterminata ex lege (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 46463 del 17/9/2019, Di Puccio, Rv. 277271).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre