Cassation court dismisses appeal for false certification as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new factual analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Sergio Moretti inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected in the second-instance judgment. Moretti, convicted for false certification regarding a Chinese citizen's residence, claimed the lower court erred in its factual reconstruction. The court dismissed the appeal as manifestly unfounded and barred from re-evaluating facts already clearly established by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the court of cassation are inadmissible if they merely repeat grounds already decided by the lower court or if they attempt to re-evaluate facts without presenting new, distinct elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI SERGIO nato a RAMISETO il 24/05/1969 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti da Sergio Moretti, condannato per il reato di falsa attestazione in atti compilati nell'esercizio delle sue funzioni di messo notificatore, incaricato dall'ufficio Anagrafe di Reggio Emilia di eseguire un accertamento per la residenza di una cittadina cinese, sono inammissibili poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che strutturati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.
Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021,. F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza la falsità dell'atto formato dal pubblico ufficiale oggi imputato. Inoltre, la difesa si è limitata a rievocare i motivi d'appello e le ragioni del provvedimento impugnato, riproponendo nei motivi di ricorso le medesime ragioni di censura già risolte dalla motivazione d'appello, con la quale, in sostanza, non si confronta effettivamente.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 se