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Ordinanza — n. 38312/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud conviction for reiterating facts and attacking factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38312/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Barreca's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. Barreca, convicted of fraudulent bankruptcy, argued before the Court of Appeal that he was merely a nominal director and that the damage attenuation was unjustified. The Court rejected these claims as reiterative of the lower court's reasoning and manifestly unfounded, noting that appellate courts cannot re-evaluate factual evidence or adopt new parameters for fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments of fact are inadmissible if they merely reiterate the reasons of the appealed decision or attack the factual findings without demonstrating a manifest illogicality.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy nominal director reiterative appeal factual findings attenuating circumstance sindacato di legittimità court costs compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 219 I. fall.
Quanto al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 219 I. fall. della tenuità del danno patrimoniale arrecato, la Corte d'Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali non è stato possibile riconoscere, vista l'entità delle somme sottratte.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRECA LUCA nato a VERNIO il 06/09/1982 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti da Luca Bai -reca, condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, sono inammissibili, poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità (primo motivo), basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza come il ricorrente non fosse un mero prestanome della fallita società "Tecno System s.r.l." ma avesse un ruolo attivo e consapevole nell'amministrazione, avendo ritirato anche personalmente prelievi dal conto corrente della società.

Quanto al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 219 I. fall. della tenuità del danno patrimoniale arrecato, la Corte d'Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali non è stato possibile riconoscere, vista l'entità delle somme sottratte. La motivazione si sottrae al sindacato di legittimità, non essendo afflitta da illogicità manifeste sul punto.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 set