Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to raise recidivism issue in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding attempted aggravated theft and recidivism, but the court found the first ground generic and repetitive while the second was never raised in the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and violated procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals must be specific and not generic, and issues like recidivism must be raised in the second instance, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHEHAM MOHAMMED nato il 18/10/1964 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Mohammed Boucheham, condannato per tentato furto aggravato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo, oltre che manifestamente infondato e formulato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara testimonianza di un agente di polizia giudiziaria.
2. Considerato che il secondo motivo di ricorso, dedicato a contestare il vizio di omessa motivazione sulla sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è inedito perché mai proposto in appello e, pertanto, già solo per questo inammissibile; inoltre, il motivo è manifestamente infondato poiché la pericolosità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti e dedito stabilmente a reati contro il patrimonio è stata comunque evocata dalla sentenza impugnata.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 set