Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative, upholding specific recidivism and sentencing under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Lamanna inadmissible due to its generic and reiterative nature. The appellant argued that the sentencing was excessive and failed to consider generic mitigating circumstances, but the lower court had already confirmed specific recidivism and justified the penalty balance under Article 62 of the Penal Code. The Supreme Court rejected the appeal because the second-instance judgment was adequately reasoned and the merits of the sentence remain non-reviewable in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative, lacking specific grounds to challenge the adequacy of the penalty or the application of recidivism provisions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANNA IVAN nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 12/05/1971 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Ivan Lamanna, condannato per tentato furto aggravato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo, oltre che manifestamente infondati in quanto incentrato sulla denuncia dell'eccesiva dosimetria sanzionatoria, invece adeguatamente motivata dal giudice di merito e contenuta nella sua quantificazione.
Invero, la Corte d'Appello ha confermato la sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale a carico del ricorrente, ritenendo il nuovo episodio criminoso espressivo di maggior pericolosità, ed il bilanciamento equivalente della circostanza prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. con detta aggravante; è stato altresì specificamente trattato il punto della non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio già deciso in primo grado è stato valutato adeguato a sanzionare il disvalore concreto del fatto.
Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, cui spetta il giudizio di merito sulla pena, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente sostenuto da argomentazioni congrue, come nel caso di specie.
2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembr