Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific argumentation against sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Daniel Jakubovic inadmissible and ordered him to pay court costs. Jakubovic argued that the lower court erred in finding specific recidivism and failing to recognize general mitigating circumstances. The court rejected this claim as manifestly unfounded and generic, noting the appellate court properly cited relevant precedents and statutory provisions regarding recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and diffusely generic, lacking specific argumentation against the lower court's reasoning on recidivism and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAKUBOVIC DANIEL nato il 11/03/1975 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Daniel Jakubovic, condannato per tentato furto aggravato, è inammissibile, poiché manifestamente infondato oltre che diffusamente generico, in quanto volto a sostenere il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica nei confronti dell'imputato ed al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di manifeste illogicità o carenze argomentative della sentenza impugnata.
Invero, la Corte d'Appello ha ampiamente evidenziato le ricadute dei numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato in termini di maggior pericolosità della condotta contestata ed ha escluso la possibilità di valutare prevalenti le attenuanti generiche in ragione del disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., argomento con cui il ricorrente non si confronta.
2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2