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Ordinanza — n. 38306/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38306/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38306/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANI LORELLA nato a COMO il 03/05/1967 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Lorella Stefani, condannata per i reati di truffa e sostituzione di persona è inammissibile, poiché reiterativo e aspecifico, oltre che assertivo e volto a coinvolgere il Collegio in una rivalutazione degli elementi di prova e, soprattutto, del loro significato, deducendo il travisamento probatorio in assenza di illogicità, aporie o carenze ricostruttive del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38306/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Lorella Stefani, condannata per i reati di truffa e sostituzione di persona è inammissibile, poiché reiterativo e aspecifico, oltre che assertivo e volto a coinvolgere il Collegio in una rivalutazione degli elementi di prova e, soprattutto, del loro significato, deducendo il travisamento probatorio in assenza di illogicità, aporie o carenze ricostruttive del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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motivi di revisione verosimiglianza dei motivi d'asilo reiterazione di reati penali impedimenti all'allontanamento impugnabilità della decisione di rinvio riapertura della pratica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANI LORELLA nato a COMO il 03/05/1967 avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Lorella Stefani, condannata per i reati di truffa e sostituzione di persona è inammissibile, poiché reiterativo e aspecifico, oltre che assertivo e volto a coinvolgere il Collegio in una rivalutazione degli elementi di prova e, soprattutto, del loro significato, deducendo il travisamento probatorio in assenza di illogicità, aporie o carenze ricostruttive del provvedimento impugnato.

2. Considerato che, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1.997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre