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Ordinanza — n. 38304/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and violating general mitigation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated her right to defense by relying on prior criminal history and general mitigation clauses. The court rejected this, stating that factual assessments regarding recidivism and prior associations are non-appealable unless the reasoning is illogical.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court of appeal's factual assessment regarding recidivism and prior criminal associations is non-appealable in cassation unless the reasoning is manifestly illogical or contradicts the elements deemed preponderant for excluding general mitigation.

Parole chiave

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general mitigation exclusion recidivism assessment prior criminal associations inadmissible appeal non-appealable facts reiterazione di reati penali reato continuato circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano
ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UTANI VALENCIA FIORELLA ACKELIN nato il 26/04/1990 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Fiorella Jackelin Utani Valencia, condannata per tentato furto aggravato, è inammissibile poiché reiterativo e manifestamente infondato: la Corte d'Appello ha valorizzato i numerosi precedenti penali specifici, la serialità dei furti commessi, l'inserimento della ricorrente in un'associazione finalizzata a commettere tali reati, accertata in una precedente condanna, e le condotte delittuose ulteriori anche seguenti al reato commesso per escludere la concedibilità del beneficio, non ritenendo sufficiente la confessione tardiva ed inutile e le condizioni personali della ricorrente.

I giudici, pertanto, hanno risposto all'obbligo motivazionale che la difesa ritiene violato, con argomentazioni non manifestamente illogiche e, quindi, insindacabili da parte del giudice di legittimità. Infatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ric:hiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 sette