Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of admissibility and specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Dmytro Anishchenko inadmissible regarding his conviction for aggravated attempted theft. The court held that the appellate court correctly refused to re-evaluate facts and that the sentencing rationale was sufficient under Italian law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 530, comma 2, c.p.p.; Art. 56 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts without specific grounds, and if the sentencing rationale for attempted crimes is provided using either the direct or bifasical method without violating statutory reduction limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANISHCHENKO DMYTRO nato il 08/06/1994 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ois OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di Dmytro Anishchenko sono volti a contestare la sua condanna per il reato di concorso in tentato furto aggravato in capo al ricorrente, con richiesta di assoluzione quanto meno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; nonché a denunciare vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio ed alla misura della riduzione per l'ipotesi di cui all'art. 56 cod. proc. pen., non spiegata esplicitamente.
2. Considerato, altresì, che la Corte d'Appello ha evidenziato sia le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la condanna del ricorrente, che ha coadiuvato il complice effettivamente impossessatosi della merce, sia le ragioni che hanno fondato la dosimetria sanzionatoria, ritenuta congrua rispetto all'ipotesi tentata del reato di furto aggravato. Sotto il primo profilo, il Collegio evidenzia, ai fini dell'inammissibilil:à e tenuto conto della formulazione del motivo di ricorso, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il secondo motivo di censura non tiene conto dell'opzione interpretativa in base alla quale, chi mette in discussione il trattamento sanzionatorio deve proporre argomenti specifici di denuncia e non può genericamente evocare mancanza di motivazione: il delitto tentato, poi, può vedere deciso il trattamento sanzionatorio con due modalità, e cioè in maniera bifasica ovvero unitaria, sicché la mancata individuazione della sanzione principale, cui far seguire la riduzione, non ha determinato alcun vulnus nella difesa del ricorrente.
Si ribadisce, dunque, che La determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 40020 del 18/6/2019, Halilovic, Rv. 277528).3.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso