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Ordinanza — n. 38299/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for exclusion of punishability due to generic, unsupported arguments and prior recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38299/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found the arguments generic, repetitive, and unsupported by evidence. The lower court correctly noted the appellant's serious conduct and established recidivism based on prior convictions, including those previously deemed non-punishable, which precluded the defense of particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if generic and unsupported, and the court may consider prior non-punished offenses to establish habitual behavior for the exclusion of punishability defense.

Parole chiave

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exclusion of punishability particular triviality recidivism inadmissible appeal Article 131-bis habitual behavior Cassazione imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Nico Veljkovic, volto a contestare la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Nico Veljkovic, volto a contestare la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELJKOVIC NICO nato a PATERNO il 29/05/1999 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE 13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di Nico Veljkovic, volto a contestare la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla sua condanna per furto aggravato di merce varia da un supermercato, è inammissibile, anzitutto perché generico, reiterativo ed assertivo, nonché manifestamente infondato.

La Corte d'Appello ha evidenziato non soltanto che la condotta commessa fosse oggettivamente grave e non di lieve entità (argomento con cui il ricorso neppure si confronta), ma anche i numerosi precedenti penali dai quali è gravato il ricorrente, anche per furto in abitazione, sì da ritenere configurata la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. In proposito, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame; e il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen..

Del tutto correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto di rigettare il motivo d'appello analogo proposto nell'impugnazione di merito.

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 set