Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being assertive and exceeding review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Salvatore Stincone and Gabriella Cani inadmissible. The appellants challenged a conviction for theft of electricity aggravated by violence on exposed goods, arguing against the application of specific sentencing enhancements. The court rejected these arguments because they were merely assertive and sought a re-evaluation of factual evidence, which exceeds the permissible scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 and 3 c.p.p.; Appeals must not be assertive or seek a re-evaluation of facts, as the court of cassation cannot substitute its own assessment of evidence for that of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STINCONE SALVATORE nato a CANICATTI il 10/02/1961 CANI' GABRIELLA nato a CANICATTI' il 29/12/1967 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti dal difensore di Salvatore Stincone e Gabriella Can i sono inammissibili, anzitutto perché apodittici ed assertivi, nonché volti a sostenere una diversa valutazione delle fonti di prova e degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione di condanna di entrambi i ricorrenti per il reato di concorso in furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza su cose esposi:e alla pubblica fede e del mezzo fraudolento.
2. Rilevato che il secondo ed il terzo motivo, dedicati a contestare la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento e la riferibilità del reato agli imputati, sono strutturati secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione, poiché sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Quanto al primo motivo, con cui i ricorrenti hanno contestato la legittimità della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione per necessità a pubblica fede, non si tiene conto delle argomentazioni della sentenza impugnata e della pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui è legittima la contestazione di un aggravante esplicitamente evocata nell'imputazione, pur se non si faccia richiamo alla specifica disposizione normativa che la prevede, a condizione che, appunto„ la stessa aggravante sia chiaramente indicata nella contestazione notificata all'imputato.
Nel caso di specie, il capo d'imputazione fa espresso riferimento alle modalità della condotta ed all'aver commesso il fatto con violenza su cose espcste per necessità alla pubblica fede.
3. Considerato, pertanto, che il ricorso congiunto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende eelgs P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il