Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excluded grounds and incorrect fine calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding motivation defects and fine quantification. The appellant's claim on motivation was barred by law for peace court offenses, while the fine calculation error was deemed manifestly unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. 274/2000; Art. 52 d.lgs. 274/2000: Appeals against peace court judgments for minor offenses are inadmissible for motivation defects, and fine calculations must strictly adhere to current statutory ranges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALITTA ANTONIO nato a TEMPIO PAUSANIA il 19/12/1964 avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che le due ragioni di ricorso proposte dal difensore di Antonio Palitta - volte a sostenere, la prima, vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che determinerebbero la necessità di assolvere il ricorrente; la seconda, l'erronea quantificazione della sanzione irrogata - sono entrambe inammissibili. Il primo motivo è strutturato secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione, oltre che, pur non chiaramente, volto a sostenere vizi di motivazione là dove l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n.
11) esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione per i reati di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. 7, ord. n. 49963 del 6/11/2019, Fusini, Rv. 277417). Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché l'art. 52 del d. Igs. n. 274 del 2000 ha modificato le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, sicchè, rispetto alla forbice sanzionatoria prevista per il reato di percosse, l'attuale misura del delta va da euro 258 a 2.582 di multa. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 s