Ordinanza — n. 38296/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVELLIONE LUMINITA nato il 16/05/1985 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che le due ragioni di ricorso proposte dal difensore di Luminita Cervellione - volte a sostenere vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che determinerebbero la necessità di assolvere la ricorrente, o, quanto meno, di rivalutare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti del reato di furto di energia elettrica contestatole e di ritenerlo prevalente - sono entrambe inammissibili perchè genericamente formulate, carenti del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e strutturate secondo ragioni che esLlano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che le due ragioni di ricorso proposte dal difensore di Luminita Cervellione - volte a sostenere vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che determinerebbero la necessità di assolvere la ricorrente, o, quanto meno, di rivalutare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti del reato di furto di energia elettrica contestatole e di ritenerlo prevalente - sono entrambe inammissibili perchè genericamente formulate, carenti del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e strutturate secondo ragioni che esLlano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVELLIONE LUMINITA nato il 16/05/1985 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che le due ragioni di ricorso proposte dal difensore di Luminita Cervellione - volte a sostenere vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che determinerebbero la necessità di assolvere la ricorrente, o, quanto meno, di rivalutare il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti del reato di furto di energia elettrica contestatole e di ritenerlo prevalente - sono entrambe inammissibili perchè genericamente formulate, carenti del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e strutturate secondo ragioni che esLlano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.
Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura delle prove e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembr