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Ordinanza — n. 38295/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic formulation and lack of specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38295/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Cantale inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Cantale's defense argued for defects in the lower court's reasoning and the credibility of the offended party, but the court found these arguments too generic. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new factual parameters distinct from those used by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-read the factual elements underpinning the contested decision nor autonomously adopt new and different parameters for the reconstruction and evaluation of facts.

Parole chiave

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inadmissibility generic formulation factual re-evaluation Court of Cassation procedural costs Cassa delle ammende legality review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTALE ANGELO nato a TROINA il 07/03/1968 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico di ricorso proposto dal difensore di Angelo Cantale - volto a sostenere vizi della motivazione del provvedimento impugnato e l'inattendibilità della persona offesa - è inammissibile perchè genericamente formulato, carente del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e composto secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.

Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre