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Ordinanza — n. 38294/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dario Cammarata inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court rejected the first ground for lack of motivation as too generic and failing to engage with the lower court's reasoning, while dismissing the second ground for particular triviality as never raised in the appeal. Furthermore, the court found the third ground regarding prescription time-bar invalid because the statute of limitations expired after the appellate judgment was issued.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: Appeals must be specific and grounded in the contested decision; generic complaints or arguments not raised in the appeal are inadmissible, and prescription cannot be invoked if it occurred after the appellate ruling.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds particular triviality prescription time-bar lack of motivation procedural violation court costs sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di Dario Cammarata - volto a sostenere la mancanza di motivazione o la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, che erroneamente non avrebbe assolto l'imputato ex art. 530, comma 2, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto (richiesta ex art. 131-bis cod. pen. direttamente svolta, per la prima volta, in sede di ricorso) è inedito e, pertanto, già di per sé inammissibile, oltre che del tutto genericamente e apodittic:amente formulato.
Art. 62-bis, dl. 23 maggio 2008, n. 92
Ebbene, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl.
Art. 367, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 609, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto (richiesta ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente g2Ì, il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani
Sez. 3, n. 19369 del 27/01/2012, Gallo
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA DARIO nato a CALTANISSETTA il 30/05/1961 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di Dario Cammarata - volto a sostenere la mancanza di motivazione o la manifesta illogicità del provvedimento impugnato, che erroneamente non avrebbe assolto l'imputato ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal reato di sostituzione di persona commesso ai danni di Egidio Castelli - è inammissibile perchè genericamente formulato, carente del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, e composto secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione.

Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

2. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto (richiesta ex art. 131-bis cod. pen. direttamente svolta, per la prima volta, in sede di ricorso) è inedito e, pertanto, già di per sé inammissibile, oltre che del tutto genericamente e apodittic:amente formulato. In proposito, è bene evidenziare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, quando risulti dedotta nei motivi di appello e sempre che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). 2.1.

Il quarto motivo eccepito dalla difesa evoca in modo generico la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena al ricorrente, quest'ultima richiesta essendo inammissibile poiché mai avanzata in appello, mentre le prime, genericamente richieste anche in appello, sono state escluse dai giudici di secondo grado, valutatatene la non concedibilità per l'assenza di elementi positivi concreti e specifici che giocassero a favore dell'imputato. Ebbene, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente g2Ì, il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

In un'ottica coerente e parallela, è stato, altresì, condivisibilmente affermato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900;

Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, La Selva, Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709).

3. Anche il motivo di censura (il terzo) riferito alla prescrizione del reato è inammissibile, sia per la genericità assoluta della prospettazione riferita alla data del commesso reato, che per la manifesta infondatezza poiché la prescrizione del reato si è consumata solo in data successiva alla sentenza d'appello, sicchè la sua declaratoria rimane preclusa dall'inammissibilità del ricorso. Ebbene, dinanzi ad un ricorso per gli altri aspetti del tutto inammissibile, come è quello di specie, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiar to che la prescrizione non è rilevabile se intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, De Luca, Rv, 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; vedi anche, in motivazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de