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Ordinanza — n. 38292/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments on leniency and sentencing parameters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38292/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Russo inadmissible. The appellant argued against the exclusion of leniency and the specific sentencing parameters, but the court found these grounds too generic. The appellate court had already adequately reasoned its decision based on the gravity of the false identity declarations and the appellant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging the application of statutory leniency or sentencing parameters is inadmissible if formulated generically without specific factual arguments, as the appellate court's reasoning on the gravity of the conduct and the defendant's personality is non-appealable in terms of fact-finding.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds exclusion of leniency sentencing parameters appellate review criminal record false identity inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
ed alla necessità di determinare la pena inflitta secondo i parametri legali dettati dall'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
ed alla necessità di determinare la pena inflitta secondo i parametri legali dettati dall'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto a contestare genericamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano
ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONINO nato a PALERMO il 30/10/1991 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e2,96 OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso formulato dal ricorrente Antonino Russo in merito alla configurabilità, nei suoi confronti, della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è inammissibile, perché genericamente formulato, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed agli orientamenti di legittimità formatisi sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ed alla necessità di determinare la pena inflitta secondo i parametri legali dettati dall'art. 133 cod. pen., là dove il giudice d'appello ha adeguatamente argomentato delle ragioni sulla base delle quali ha valutato di escluderne la ricorrenza: la gravità della condotta - false dichiarazioni sulla propria identità rese ai pubblici ufficiali nel corso di un controllo stradale in cui il ricorrente è risultato in stato di ebbrezza - e la personalità dell'imputato, che ha a suo carico un precedente penale per rapina aggravata.

2. Considerato che anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto volto a contestare genericamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., evocando, ma non correttamente interpretandolo, l'orientamento consolidato di questa Corte regolatrice secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello palermitana ha spiegato complessivamente, all'interno della motivazione della sentenza richiamata, le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto immeritevole il ricorrente del beneficio, ispirandosi, in fatto, alla mancanza di precedenti penali ed all'assenza di qualsiasi elemento concreto atto a sostenere la concessione delle attenuanti generiche. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il