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Ordinanza — n. 38291/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding sentencing parameters under Penal Code Art. 133.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38291/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Marraffa's appeal inadmissible due to its generic formulation regarding sentencing justification. The appellant argued for specific reasoning on the penalty, but the Court of Appeal had already adequately addressed the equivalence of aggravating and mitigating circumstances based on the defendant's lack of scrupulousness and non-immediate conduct. The Court ruled that the lower court's arguments sufficiently met the statutory requirement of Art. 133 of the Penal Code, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal parameters for the penalty, provided the lower court has adequately reasoned on the equivalence of aggravating and mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing parameters Art. 133 Penal Code equivalence of circumstances criminal appeal lack of reasoning danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAFFA GIOVANNI nato a PALERMO il 26/04/1980 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e2ge OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente Giovanni Marraffa in merito al trattamento sanzionatorio è inammissibile, perché genericamente formulato, con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed alla necessità di determinare la pena inflitta secondo i parametri legali dettati dall'art. 133 cod. pen., là dove il giudice d'appello ha adeguatamente argomentato delle ragioni sulla base delle quali ha valutato di ribadire il giudizio di equivalenza tra aggravante ed attenuanti generiche, insieme alla dosimetria sanzionatoria, evidentemente, richiamando la "mancanza di scrupoli" e la non estemporaneità della condotta di reato commessa dal ricorrente (un furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento).

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022