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Ordinanza — n. 38286/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38286/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38286/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso formulati dal ricorrente Alessandro Marsala sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Si richiamano, in particolare, le valutazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha evidenziato quali elementi di prova hanno condotto i giudici di merito ad individuare nel ricorrente l'autore del furto del ciclomotore della persona offesa (la diretta visione, da parte di un agente di polizia giudiziaria, nel giorno del furto, dell'imputato alla guida di un ciclomotore corrispondente a quello sottratto, seguito in modo sospetto dal fratello - coimputato poi assolto ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. - a bordo di un altro scooter; il ritrovamento dello stesso ciclomotore sottratto sotto casa del ricorrente).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38286/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ed invece, nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che, secondo i risultati accertati nel corso del processo escludono la possibilità di ritenere sussistente l'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., per il valore intrinseco del ciclomotore confortato dagli stessi rilievi fotografici.

Parole chiave

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violazione del segnale luminoso reato di pirateria della strada spese del veicolo a motore incidente motociclistico indagine per furto difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSALA ALESSANDRO nato a ROMA il 28/02/1991 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso formulati dal ricorrente Alessandro Marsala sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Si richiamano, in particolare, le valutazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha evidenziato quali elementi di prova hanno condotto i giudici di merito ad individuare nel ricorrente l'autore del furto del ciclomotore della persona offesa (la diretta visione, da parte di un agente di polizia giudiziaria, nel giorno del furto, dell'imputato alla guida di un ciclomotore corrispondente a quello sottratto, seguito in modo sospetto dal fratello - coimputato poi assolto ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. - a bordo di un altro scooter; il ritrovamento dello stesso ciclomotore sottratto sotto casa del ricorrente).

2. Considerato, altresì, che il secondo motivo di censura - specificamente volto a denunciare il vizio di motivazione quanto all'esclusione dell'attenuante di aver conseguito un lucro di particolare tenuità, per le cattive condizioni e la vetustà del ciclomotore sottratto - è inammissibile, anche perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, che si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, funzionali ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova, preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ed invece, nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che, secondo i risultati accertati nel corso del processo escludono la possibilità di ritenere sussistente l'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., per il valore intrinseco del ciclomotore confortato dagli stessi rilievi fotografici.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14