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Ordinanza — n. 38284/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for attempted car theft as manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, rejecting the claim that the sentencing was poorly motivated. The appellant argued the sentence was disproportionate, but the court found the appellate judge adequately explained the severity of the night-time theft involving three people and burglary tools. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defects in the sentencing reasoning are manifestly unfounded, as the appellate court has sufficiently justified the proportionality of the penalty regarding the crime's gravity and aggravating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing proportionality attempted theft penalty manifestly unfounded appeal appellate court reasoning altri reati furto di lieve entità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN ENLOU nato il 24/06/1989 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente Enlou Lin è manifestamente infondato, poiché denuncia insussistenti vizi di motivazione della dosimetria sanzionatoria, confermata dal giudice d'appello nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, all'esito della riduzione per il rito abbreviato, in relazione al delitto di tentato furto di un'autovettura, parcheggiata in strada dalla proprietaria e della quale si è infranto il finestrino posteriore nel tentativo di appropriarsene, fallito solo per l'intervento delle forze dell'ordine.

Il giudice d'appello ha spiegato del tutto adeguatamente - e non con frasi stereotipate o scarsamente intellegibili, come afferma il ricorrente - le ragioni in base alle quali non ha inteso ridimensionare il trattamento sanzionatorio, ritenendolo proporzionato e addirittura benevolo (nella concessione delle circostanze attenuarti generiche) rispetto alla gravità del fatto, tenuto conto dell'agire con il concorso di tre persone nel reato, in tempo di notte e con strumenti di effrazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2