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Ordinanza — n. 38283/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on credit card misuse, ruling profit not required for conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38283/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano De Santis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for misusing a credit card, arguing issues regarding sentencing proportionality and the necessity of actual profit. The court rejected these claims, affirming that the crime of unauthorized credit card use is complete upon the act itself, regardless of whether a profit was realized or a loss occurred.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter cod. pen.; The crime of unauthorized use of a credit card is consummated by the act of use itself, independent of the actual realization of profit or the occurrence of damage.

Parole chiave

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unauthorized credit card use consummation of crime profit requirement sentencing proportionality recidivism inadmissible appeal criminal liability abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter cod. pen.
le valutazioni contenute alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), l'indebita utilizzazione, a fini di pi -ofitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod.
art. 493-ter cod. pen
le valutazioni contenute alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), l'indebita utilizzazione, a fini di pi -ofitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018
pen., indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS GAETANO nato a BARI il 15/09/1974 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; 69ego OSSERVA 1. Ritenuto che il primo motivo di ricorso formulato dal ricorrente Gaetano De Santis è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e si basa, altresì, su enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti, come ha segnalato la Corte d'Appello (cfr. le valutazioni contenute alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), l'indebita utilizzazione, a fini di pi -ofitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 2751.09, in una fattispecie nella quale l'imputato - proprio come l'attuale ricorrente - aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza).

2. Considerato, altresì, che il secondo motivo di ricorso, volto a denunciare il vizio di motivazione quanto alla dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato poiché il giudice d'appello ha spiegato del tutto adeguatamente le ragioni in base alle quali non ha inteso ridimensionare il trattamento sanzionatorio, già proporzionato alla gravità del fatto, tenuto conto dell'impossibilità di accedere ad un giudizio di bilanciamento più favorevole e prevalente delle concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva (sono stati segnalati, anche per escludere di altri benefici di legge, i precedenti penali del ricorrente). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 se