Ordinanza — n. 38281/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENANBAR ADIL nato a SAN CATALDO il 24/08/1997 BENANBAR BADAR DIN nato a AGRIGENTO il 07/04/1996 ZOUINE OUSSAMA nato in MAROCCO il 26/08/1995 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Benanbar Adil, Benanbar Badar Dino e Zouine Oussama ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di rissa;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 38281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veca, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENANBAR ADIL nato a SAN CATALDO il 24/08/1997 BENANBAR BADAR DIN nato a AGRIGENTO il 07/04/1996 ZOUINE OUSSAMA nato in MAROCCO il 26/08/1995 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Benanbar Adil, Benanbar Badar Dino e Zouine Oussama ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di rissa;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 5 della sentenza impugnata), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veca, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere Estensore Il Presi